CODICE DEONTOLOGICO
DEFINIZIONE
GIURAMENTO
PROFESSIONALE
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI
APPLICAZIONE
-Art. 1 Definizione
-Art. 2 Potestà disciplinare - Sanzioni
TITOLO II
COMPITI E DOVERI
GENERALI DEL MEDICO
CAPO I Indipendenza e dignità della professione
-Art. 3 Doveri del medico
-Art. 4 Libertà e indipendenza della professione
-Art. 5 Esercizio dell'attività professionale
-Art. 6 Limiti dell'attività professionale
CAPO II Prestazioni
d'urgenza
-Art. 7 Obbligo di intervento
-Art. 8 Calamità
CAPO III Obblighi
peculiari del medico
-Art. 9 Segreto professionale
-Art.10 Documentazione e tutela dei dati
-Art.11 Comunicazione e diffusione di dati
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
-Art.12 Prescrizione e trattamento terapeutico
-Art.13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
-Art.14 Accanimento diagnostico-terapeutico
-Art.15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica
CAPO V Obblighi
professionali
-Art.16 Aggiornamento
e formazione professionale permanente
TITOLO III
RAPPORTI CON IL
CITTADINO
CAPO I Regole generali di comportamento
-Art.17 Rispetto dei diritti del cittadino
-Art.18 Competenza professionale
-Art.19 Rifiuto d'opera professionale
-Art.20 Continuità delle cure
-Art.21 Documentazione clinica
-Art.22 Certificazione
-Art.23 Cartella clinica
CAPO II Doveri del
medico e diritti del cittadino
-Art.24 Libera scelta del medico e del luogo
di cura
-Art.25 Sfiducia del cittadino
-Art.26 Soccorso d'urgenza
-Art.27 Fornitura di medicinali
-Art.28 Comparaggio
CAPO III Doveri del medico verso i minori, gli anzianie i disabili
-Art.29
Assistenza
CAPO IV Informazione
e consenso
-Art.30 Informazioni al cittadino
-Art.31 Informazione a terzi
-Art.32 Acquisizione del consenso
-Art.33 Consenso del legale rappresentante
-Art.34 Autonomia del cittadino
-Art.35 Assistenza d'urgenza
CAPO V Assistenza ai
malati inguaribili
-Art.36
Eutanasia
-Art.37 Assistenza al malato inguaribile
CAPO VI Trapianti
-Art.38
Prelievo di parti di cadavere
-Art.39 Prelievo di organi e tessuti
da persona vivente
CAPO VII Sessualità
e riproduzione
-Art.40 Informazione in materia di
sessualità, riproduzionee contraccezione
-Art.41 Interruzione volontaria di gravidanza
-Art.42 Fecondazione assistita
CAPO VIII
Sperimentazione
-Art.43 Interventi sul genoma
e sull'embrione umano
-Art.44 Test genetici predittivi
-Art.45 Sperimentazione scientifica
-Art.46 Ricerca biomedica e
sperimentazione sull'Uomo
-Art.47 Sperimentazione clinica
-Art.48 Sperimentazione sull'animale
CAPO IX Trattamento
medico e libertà personale
-Art.49 Obblighi del medico
-Art.50 Tortura e trattamenti disumani
-Art.51 Rifiuto consapevole di nutrirsi
CAPO X Onorari
professionali
-Art.52 Onorari professionali
CAPO XI Pubblicità
in materia sanitaria e informazione al pubblico
-Art.53 Pubblicità sanitaria
-Art.54 Informazione sanitaria
-Art.55 Scoperte scientifiche
-Art.56 Divieto di patrocinio
TITOLO IV
RAPPORTI CON I
COLLEGHI
CAPO I Solidarietà tra medici
-Art.57 Rispetto reciproco
-Art.58 Rapporti con il medico curante
CAPO II Consulenza
e consulto
-Art.59 Consulenza e consulto
-Art.60 Divergenza tra curante e consulente
CAPO III Altri
rapporti tra medici
-Art.61 Supplenza
-Art.62 Medico curante e ospedaliero
-Art.63 Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
CAPO IV Medicina
legale
-Art.64 Compiti e funzioni medico-legali
-Art.65 Visite fiscali
CAPO V Rapporti con
l'Ordine professionale
-Art.66 Doveri di collaborazione
TITOLO V
RAPPORTI CON I
TERZI
CAPO I Svolgimento dell'attività professionale
-Art.67 Modalità e forme di espletamento dell'attività
professionale
-Art.68 Rapporto con le altre professioni sanitarie
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI
E PRIVATI
CAPO I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o
convenzionato
-Art.69 Medico dipendente o convenzionato
-Art.70 Direzione sanitaria
-Art.71 Collegialità
-Art.72 Eccesso di prestazioni
-Art.73 Conflitto di interessi
CAPO II Medicina
dello Sport
-Art.74 Accertamento della idoneità fisica
-Art.75 Idoneità - Valutazione medica
-Art.76 Doping
CAPO III Tutela
della salute collettiva
-Art.77 Attività nell'interesse della collettività
-Art.78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce
obbligatorie
-Art.79 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da
sostanze da abuso
DISPOSIZIONE FINALE
"L'etica ha
raccolto il nome più espressivo di deontologia"
J. Bentham
IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA E' UN CORPUS DI
REGOLE DI AUTODISCIPLINA PREDETERMINATE DALLA PROFESSIONE, VINCOLANTI PER GLI ISCRITTI
ALL'ORDINE CHE A QUELLE NORME DEVONO QUINDI ADEGUARE LA LORO CONDOTTA
PROFESSIONALE
GIURAMENTO PROFESSIONALE
Consapevole dell'importanza e della solennità
dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:
- di esercitare la
medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
- di perseguire come scopi esclusivi la difesa della
vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della
sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante
impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
- di non compiere
mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
- di attenermi nella mia attività ai principi etici
della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della
persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
- di prestare la
mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e
osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della
medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della
mia professione;
- di affidare la
mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti
morali;
- di evitare, anche al di fuori dell'esercizio
professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la
dignità della categoria;
- di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto
di opinioni;
- di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo
e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano
e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione
sociale e ideologia politica;
- di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo
che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica
calamità, a disposizione dell'Autorità competente;
- di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto
del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra
medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni
caso sul reciproco rispetto;
- di astenermi dall' "accanimento"
diagnostico e terapeutico;
- di osservare il segreto su tutto ciò che mi è
confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia
professione o in ragione del mio stato.
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e
regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra,
iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare
nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori
dell'esercizio della professione, deve essere consono
al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del
presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità
disciplinare.
Art. 2
- Potestà disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei
divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od
omissione, comunque disdicevoli al decoro o al
corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni
disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli
atti.
TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAP. I
Indipendenza e dignità della professione
Art. 3 - Doveri del
medico -
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute
fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della
libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di
condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra,
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del
termine, come condizione cioè di benessere fisico e
psichico della persona .
Art. 4 - Libertà e
indipendenza della professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e
sull'indipendenza della professione.
Art. 5 - Esercizio dell'attività
professionale -
Il medico nell'esercizio della professione deve
attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici
fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute
fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve
soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa
tendente a imporgli comportamenti non conformi alla
deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Art. 6 - Limiti
dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo status
professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può
avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II
Prestazioni d'urgenza
Art. 7- Obbligo di intervento -
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale
attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve
tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza.
Art. 8- Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità
competente.
CAPO III
Obblighi peculiari del medico
Art. 9 - Segreto
professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che
gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve,
altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela
della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne
derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle
inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche e certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o
l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale
rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o
sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute
dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in
grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere e di volere;
c)- l'urgenza di
salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego
dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione
dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico
dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza
su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio
della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il
medico dagli obblighi del presente articolo.
Art. 10 -
Documentazione e tutela dei dati -
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati
personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone
anche se affidata a codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo
del segreto professionale e deve vigilare affinchè
essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve
assicurare la non identificabilità delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere,
attraverso la stampa o altri mezzi di informazione,
notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si
riferiscono.
Art. 11 - Comunicazione
e diffusione di dati -
Nella comunicazione di atti
o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità
che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione
atta a garantire la tutela del segreto professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini medici,
deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali
rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di
banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della
riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12 - Prescrizione
e trattamento terapeutico -
La prescrizione di un accertamento diagnostico
e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico
e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un
fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta
autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione
di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta
salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità
del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere
ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine
dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del
paziente.
Il medico è tenuto a una
adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni
individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego
dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del
paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze
metodologicamente fondate.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e
di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da
adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica,
nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere
a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo
scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure
disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non
previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è
consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del
paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della
cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
E' obbligo del medico segnalare tempestivamente alle
autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un
trattamento terapeutico.
Art. 13 - Pratiche non
convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali
nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime
nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi
terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici
trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi
titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la
professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non
convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione
anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a
farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche
effettuate da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia anche
all'Ordine di appartenenza.
Art. 14 - Accanimento
diagnostico-terapeutico -
Il medico deve astenersi dall'ostinazione in
trattamenti, da cui non si possa fondatamente
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della
qualità della vita.
Art. 15 - Trattamenti
che incidono sulla integrità psico-fisica -
I trattamenti che comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del malato
possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e
solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di
alleviarne le sofferenze.
CAPO V
Obblighi professionali
Art. 16 - Aggiornamento
e formazione professionale permanente -
Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento e
della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo
adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I
Regole generali di comportamento
Art. 17 - Rispetto dei
diritti del cittadino -
Il medico nel rapporto con il cittadino deve
improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti
fondamentali della persona.
Art. 18 - Competenza
professionale -
Il medico deve garantire impegno e competenza
professionale, non assumendo obblighi che non sia in
condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il
massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio
e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute
necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini
comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne,
per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni
cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare
al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19 - Rifiuto
d'opera professionale -
Il medico al quale vengano
richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo
comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della
persona assistita.
Art. 20 - Continuità
delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la continuità
delle cure.
In caso di indisponibilità,
di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria
sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi
di adeguata competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto
inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la
sofferenza fisica e psichica.
Art. 21 -
Documentazione clinica -
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della
persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione
della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e
istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 22 -
Certificazione -
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare
direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare
e attestare soltanto dati clinici che abbia
direttamente constatato.
Art. 23 - Cartella
clinica -
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente,
con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica
clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo
alla condizione patologica e al suo decorso, le attività
diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 24 - Libera scelta
del medico e del luogo di cura -
La libera scelta del medico e del luogo di cura
costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'esercizio dell'attività libero
professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la
scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici
tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera
scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere, che il
cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 - Sfiducia del
cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della
persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il
medico può rinunciare all'ulteriore trattamento,
purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino
alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la
documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso
scritto dell'interessato.
Art. 26 - Soccorso
d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista
temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può pretendere che gli
venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27
- Fornitura
di medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla
cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione che
procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Art. 28 - Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i
disabili
Art. 29- Assistenza -
Il medico deve contribuire a proteggere il minore,
l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga
che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente
sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti,
violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia
all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza,
perché il minore possa fruire di quanto necessario a
un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al
disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare
attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul
piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di
volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione
dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci,
deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
CAPO IV
Informazione e consenso
Art. 30- Informazione
al cittadino -
Il medico deve fornire al paziente la
più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle
prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà
tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la
massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di
informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste
o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono
essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza
escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non
essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere
rispettata.
Art. 31- Informazione a
terzi -
L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art.
9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita
di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere
gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente
indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32- Acquisizione
del consenso -
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica
e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei
casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze
delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna
una manifestazione inequivoca della volontà della
persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui
all'art. 30.
Il procedimento diagnostico
e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per
l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema
necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far
seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di
documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve
desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non
ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 78.
Art. 33- Consenso del
legale rappresentante -
Allorché si tratti di
minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e
terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal
rappresentante legale.
In caso di opposizione da
parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a
favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità
giudiziaria.
Art. 34- Autonomia del
cittadino -
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità,
della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente espressa dalla persona
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere
la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto
di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore
e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la
capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale
rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a
un maggiorenne infermo di mente.
Art. 35- Assistenza
d'urgenza -
Allorché sussistano
condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non
possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare
l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO V
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 36- Eutanasia -
Il medico, anche su
richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti
diretti a provocarne la morte.
Art. 37- Assistenza al
malato inguaribile -
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o
pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera
all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze,
fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile,
della qualità di vita.
In caso di compromissione
dello stato di coscienza, il medico deve proseguire
nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta
ragionevolmente utile.
CAPO VI
Trapianti
Art. 38- Prelievo di parti
di cadavere -
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico può essere effettuato solo nelle
condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a
quando non sia accertata la perdita irreversibile di
tutte le funzioni dell'encefalo.
Art. 39- Prelievo di organi e tessuti da persona vivente -
Il prelievo di organi e
tessuti da persona vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici,
terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di menomazioni
permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le
previsioni normative in materia.
Il prelievo non può essere effettuato
per fini di commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso
scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.
CAPO VII
Sessualità e riproduzione
Art. 40- Informazione
in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia
del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai
singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione
della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di
riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico diretto a
intervenire in materia di sessualità e di riproduzione è consentito soltanto
al fine di tutelare la salute.
Art. 41- Interruzione
volontaria di gravidanza -
L'interruzione della gravidanza, al di fuori
dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto
più se compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista
imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove
possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, può
rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42- Fecondazione
assistita -
Le tecniche di procreazione umana medicalmente
assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse del
bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di
fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in
menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del
partner.
E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata
a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è
bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti,
embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché
la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in
studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei
requisiti.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art. 43- Interventi sul
genoma e sull'embrione umano -
Ogni intervento sul genoma
umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni
patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sull'embrione
che non abbiano finalità di prevenzione e correzione
di condizioni patologiche.
Art. 44- Test genetici
predittivi -
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo
esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non
espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre
del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia
e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi
della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità
della vita, nonché sui possibili interventi di
prevenzione e di terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire test
genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte
del cittadino interessato.
Art. 45- Sperimentazione
scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca
scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46- Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo -
La ricerca biomedica e la
sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio
dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della vita della persona. Esse
sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere
espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica
informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchè sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi
in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo
la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a favore degli
stessi; il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su minori, su infermi
di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro
compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata
secondo idonei protocolli nel quadro della normativa
vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato
etico indipendente.
Art. 47-
Sperimentazione clinica -
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona
pratica clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o
terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e
scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i
cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà
essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
Art. 48-
Sperimentazione sull'animale -
La sperimentazione sull'animale deve essere
improntata a esigenze e a finalità scientifiche non
altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza
medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni
sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato
etico.
CAPO IX
Trattamento medico e libertà personale
Art. 49- Obblighi del
medico -
Il medico che assista un
cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto
rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le
sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il
medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50- Tortura e
trattamenti disumani -
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare,
partecipare o semplicemente presenziare ad atti
esecutivi di pena di morte o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli,
disumani o degradanti.
E' vietato al medico di praticare qualsiasi forma di
mutilazione sessuale femminile.
Art. 51 - Rifiuto
consapevole di nutrirsi -
Quando una persona,
sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico
ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare
sulle sue condizioni di salute. Se la persona è
consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non
deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di
nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO X
Onorari professionali
Art. 52 - Onorari
professionali -
Nell'esercizio libero professionale vale il principio
generale dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve
rispettare il minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le
prestazioni svolte all'interno di società di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa l'attività libero
professionale intramoenia, esercitata dai medici
dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si
configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo
onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da
entrambi.
I compensi per le
prestazioni medico-chirurgiche non possono essere
subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa
minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da
ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base
di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di
indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari
circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purchè
tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito
accaparramento di clientela.
CAPO XI
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al
pubblico
Art. 53 - Pubblicità in
materia sanitaria -
Sono vietate al medico tutte
le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della
struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell'uso che si fa del suo nome,
delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa,
strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a
inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di promozione
e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54-
Informazione
sanitaria -
L'informazione sanitaria non può assumere le
caratteristiche della pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e
consapevole tra strutture, servizi e professionisti è
indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia
arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi
e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio
dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e
di coordinamento della Federazione Nazionale.
Il medico che partecipi a
iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue
conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato,
informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano
timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica
opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria
personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55 - Scoperte
scientifiche -
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su
innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità
scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Art. 56- Divieto di
patrocinio -
Il medico o associazioni di medici non devono
concedere patrocinio e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari
e commerciali di esclusivo interesse promozionale.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I
Solidarietà tra medici
Art. 57 - Rispetto
reciproco -
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi
del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività
professionale.
Il contrasto di opinione non
deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile
dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di
lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei
colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Art. 58- Rapporti con
il medico curante -
Il medico che presti la propria opera in
situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione
a un ammalato in cura presso altro collega, acquisito il consenso per il
trattamento dei dati sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è
tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico
eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II
Consulenza e consulto
Art. 59- Consulenza e
consulto -
Il medico curante deve proporre il consulto con altro
collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica
qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la
documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso
clinico o l'interesse del malato esigano il ricorso a
specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il
consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal
parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni
e l'eventuale documentazione relativa al caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti
tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale
collaborazione.
Art. 60- Divergenza tra
curante e consulente -
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza
devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E' affidato al medico curante il compito di attuare
l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente e
eventualmente adeguarlo alle situazioni emergenti.
In caso di divergenza di opinioni
il curante può richiedere altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in
assenza del curante deve fornire una dettagliata
relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO III
Altri rapporti tra medici
Art. 61- Supplenza -
Il medico che sostituisce nell'attività
professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega
sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti,
al fine di assicurare la continuità terapeutica.
Art. 62 - Medico curante
e ospedaliero -
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture
pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione
all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto
dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione,
di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e
continuità diagnostico-terapeutica.
Art. 63- Giudizio
clinico - Rispetto della professionalità -
I giudizi clinici comunque
formulati, durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri
e in case di cura private e anche dopo la dimissione del malato, devono essere
espressi senza ledere la reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante
dopo la dimissione del malato.
CAPO IV
Medicina legale
Art. 64 - Compiti e
funzioni medico-legali -
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di
natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi
implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali
compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in
modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel
rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del
presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .
Art. 65 - Visite
fiscali -
Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il
medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto
all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere palesi al
soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o
di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure,
a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V
Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 66
- Doveri
di collaborazione -
Il medico è obbligato a prestare la massima
collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine
professionale, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in
altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di
esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo
aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne
informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente
dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla
corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia
delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione
medica con le altre professioni sanitarie.
Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata
collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente dell'Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini
disciplinari.
Il Presidente dell'Ordine provinciale, nell'ambito dei
suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la
professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche
se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza
per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali
dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza
e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e
riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I
Svolgimento dell'attività professionale
Art. 67 -
Modalità e forme di espletamento
dell'attività professionale -
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti
allo svolgimento di attività professionale in forma
singola o associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di
servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della
deontologia professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in
ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione,
sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione
dello statuto all'Ordine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a
imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la
dignità e l'indipendenza professionale.
L'attività professionale può essere svolta anche in
forma associata con le modalità previste dall'atto di
indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni
forma partecipativa o associativa dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e delle
proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua autonomia
e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di modo della
propria attività, nè forme di remunerazione in
contrasto con le vigenti norme legislative e ordinistiche
e lesive della dignità e della autonomia
professionale.
Art. 68 - Rapporto con
altre professioni sanitarie -
Il medico non deve stabilire accordi diretti o
indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano
attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti
l'esercizio professionale.
Nell'interesse del cittadino il medico deve
intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni
sanitarie rispettandone le competenze professionali.
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I
Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 69- Medico
dipendente o convenzionato -
Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego
o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è
soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli
obblighi connessi al rapporto di impiego o
convenzionale.
Il medico qualora si verifichi
contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o
privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere
l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei
cittadini.
In attesa della
composizione della vertenza Egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di
grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e
della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale.
Art. 70 - Direzione
sanitaria -
Il medico che svolge funzioni di direzione o di
dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento
della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di
Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale
all'interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine
professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla
collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni
professionali nell'interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del
materiale informativo attinente alla organizzazione e
alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art. 71 - Collegialità
-
Nella salvaguardia delle
attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o
convenzionati, operanti in strutture pubbliche o private devono
ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Art. 72- Eccesso di prestazioni
-
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da
parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinchè
le modalità del suo impegno non incidano negativamente
sulla qualità e l'equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme
deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che
comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare
la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato.
Art. 73 - Conflitto di interessi -
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture
pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la propria
attività libero-professionale.
CAPO II
Medicina dello Sport
Art. 74- Accertamento della idoneità fisica -
La valutazione della idoneità
alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela
della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con
obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e
previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
Art. 75 - Idoneità -
Valutazione medica -
Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di
valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica
e la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia
accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni all'integrità
psico-fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità
competenti e all'Ordine professionale.
Art. 76- Doping -
Il medico non deve consigliare, prescrivere o
somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni di un
atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO III
Tutela della salute collettiva
Art. 77- Attività
nell'interesse della collettività -
Il medico è tenuto a partecipare all'attività e ai
programmi di tutela della salute nell'interesse della
collettività.
Art. 78
- Trattamento sanitario
obbligatorio e denunce obbligatorie -
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli
dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la
massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità
sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite
dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 79
- Prevenzione, assistenza e
cura della dipendenza da sostanze da abuso -
L'impegno professionale del medico nella prevenzione,
nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da
sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza
pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano,
sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in
collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali
pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli iscritti
all'Albo il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento
e di approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il
giuramento professionale